Art. 11
Modifiche al
codice penale e al
codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:
«11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».
a) al secondo comma, il numero 2-bis è abrogato;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma».